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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sentenza n. 91/2019 del 14-01-2019

principi giuridici

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, grava sui soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11; la contribuzione integrativa versata alla cassa professionale non è idonea ad escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale e non produttiva di una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti.

In tema di contributi previdenziali a percentuale dovuti alla gestione separata INPS, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995 decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati, coincidente con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997; la dichiarazione dei redditi può avere effetto interruttivo della prescrizione solo qualora dalla stessa consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Iscrizione alla Gestione Separata INPS per Avvocati: Obblighi Contributivi e Prescrizione


La pronuncia in commento affronta la complessa questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati, analizzando le condizioni che lo determinano e le conseguenze in termini di obblighi contributivi. La vicenda trae origine dall'opposizione di un avvocato a due avvisi di addebito emessi dall'INPS, relativi a contributi previdenziali per le annualità 2009 e 2010. L'avvocato contestava la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, la non debenza del contributo soggettivo per mancato raggiungimento del reddito minimo, l'avvenuto pagamento del contributo integrativo e la prescrizione del credito contributivo.
Il giudice, nel dirimere la controversia, ha richiamato un recente orientamento della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata operata d'ufficio dall'INPS in situazioni analoghe. La Suprema Corte ha infatti affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste per chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, anche non esclusivo, o occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo, a meno che il reddito prodotto sia già integralmente soggetto ad obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
In particolare, il giudice ha evidenziato come la legge interpretativa (art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011) debba essere letta in coerenza con la norma interpretata (art. 2, comma 26, l. n. 335/1995), che mira ad estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione Separata. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è quella correlata all'iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative. Di conseguenza, il contributo integrativo, non essendo correlato all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale e non attribuendo una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte, non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Nonostante ciò, il giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'avvocato. In tema di contributi a percentuale, il credito contributivo diventa esigibile alla scadenza dei termini previsti per il versamento, momento dal quale decorre il termine di prescrizione. Nel caso specifico, il giudice ha rilevato che la dichiarazione dei redditi presentata dall'avvocato non conteneva alcun riconoscimento del debito contributivo e che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla nota dell'INPS con cui era comunicato l'ammontare dei contributi dovuti, notificata oltre il termine quinquennale dalla scadenza dei versamenti. Per questi motivi, il giudice ha annullato l'avviso di addebito opposto, compensando le spese di lite in considerazione della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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